Il Piano Casa della Puglia ha avuto una storia travagliata — prorogato di anno in anno dal 2009, più volte impugnato dal Governo, parzialmente dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Con la Legge Regionale 36/2023, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale il 19 dicembre 2023 e successivamente aggiornata dalla LR 13/2024, la Puglia si è dotata finalmente di una normativa organica, stabile e senza scadenza sul recupero del patrimonio edilizio esistente.
Non si chiama più “Piano Casa”: si chiama “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia”. Ma nella sostanza, consente ciò che i proprietari di casa aspettavano da anni.
Cosa prevede la LR 36/2023: i punti chiave
Ampliamento del 20% — Zone B e C
Nelle zone B (residenziale consolidata) e C (residenziale di espansione), gli edifici esistenti possono essere ampliati del 20% della volumetria esistente, con un limite assoluto di 300 metri cubi.
Esempio pratico: un appartamento in zona B con volumetria di 600 m³ può essere ampliato di 120 m³ (circa 40 mq di superficie lorda in più).
Ampliamento del 20% — Zone E (rurali)
Nelle zone E (agricole), gli edifici residenziali esistenti possono essere ampliati del 20% della volumetria, con il limite di 200 metri cubi.
Demolizione e ricostruzione — Premio del 35%
La norma più interessante per chi vuole rigenerare un immobile obsoleto: in caso di demolizione e ricostruzione, il volume realizzabile è aumentato del 35% rispetto all’esistente, con un limite di 200 metri cubi aggiuntivi.

Delocalizzazione dei volumi
Una novità importante: è possibile delocalizzare le volumetrie — quelle esistenti più l’aumento del 35% — in caso di demolizione di immobili che si trovino in aree soggette a vincoli paesaggistici o ambientali (ad esempio a meno di 300 metri dal mare o in aree a rischio idraulico). I volumi vengono spostati in zone compatibili definite dai Comuni con variante semplificata.
Le zone ammesse e i limiti di applicazione
La LR 36/2023 si applica a edifici esistenti in zone B, C, D (produttiva) ed E. È esclusa la zona A (centro storico).
Limiti fondamentali:
- Applicabile solo a immobili già esistenti e completati (esclusi gli edifici in costruzione — novità della LR 13/2024)
- Compatibilità obbligatoria con il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)
- Rispetto del DM 1444/1968 per distanze e altezze
- I Comuni approvano, con variante urbanistica semplificata, gli “ambiti” dove consentire gli interventi
Le modifiche della LR 13/2024
Il Consiglio Regionale ha aggiornato la LR 36/2023 a marzo 2024 con la LR 13/2024, introducendo regole più restrittive per rispettare le osservazioni del Ministero della Cultura e rendere la legge costituzionalmente solida:
- Esclusi gli edifici in costruzione: solo immobili esistenti e completati
- Compatibilità rafforzata con il PPTR: maggiore controllo paesaggistico
- Sanatoria e “doppia conformità”: la legge pugliese non consente sanatorie senza doppia conformità (a differenza di quanto introdotto a livello nazionale dal Decreto Salva Casa)
Il Decreto Salva Casa nazionale e la Puglia
A livello nazionale, il D.L. 69/2024 (convertito in L. 105/2024), noto come “Decreto Salva Casa”, ha introdotto semplificazioni per le difformità minori e una sanatoria semplificata per le variazioni non essenziali. La Puglia ha recepito questo decreto con la D.G.R. 534 del 3 dicembre 2025, aggiornando la modulistica SCIA, PDC, CILA e SCIA Agibilità.

Come attivare gli incentivi: la procedura
1. Verifica presso il Comune che il tuo immobile ricada in un “ambito” approvato per gli interventi LR 36/2023
2. Incarica un tecnico abilitato per la verifica di fattibilità e la progettazione
3. Presenta la SCIA o il PDC (a seconda dell’entità delle opere) allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune
4. Verifica la compatibilità PPTR se l’immobile è in area paesaggisticamente vincolata
5. Avvio lavori dopo 30 giorni dalla SCIA (o al rilascio del PDC)
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Fonti: LR Puglia 36/2023; LR Puglia 13/2024; DGR Puglia 534/2025; Il Sole 24 Ore, Edilportale, Mansarda.it
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